Art. 7

Art. 7

In vigore dal 13 lug 2022
1.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» di cui all’ della decisione (UE) 2015/2099 presentate prima della data di decorrenza dell’applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri stabiliti nella medesima decisione. 2.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’ della presente decisione presentate alla data di messa in applicazione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o nella decisione (UE) 2015/2099. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   La licenza Ecolabel UE assegnata in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 può essere utilizzata per dodici mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.
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