Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 2022
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «substrato di coltivazione»: prodotto diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere piante, incluse alghe, o funghi; 2) «ammendante»: prodotto, incluso il pacciame, che ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto; 3) «pacciame»: tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno alle piante nello strato superficiale del suolo, le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti, aiutare a moderare la temperatura del suolo e ridurre l’erosione del suolo.
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