Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 lug 2022
1.   All'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata sotto forma di prestito a norma della presente decisione si applica il tasso di copertura del 70 % anziché quello previsto dalla regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. 2.   Anziché applicare la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, le passività finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestito a norma della presente decisione sono oggetto di copertura separata rispetto alle altre passività finanziarie a titolo della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata sotto forma di prestito a norma della presente decisione è utilizzata esclusivamente per le passività finanziarie che ne derivano. 3.   In deroga all'articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura in relazione all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata in forma di prestito a norma della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1201:oj#art-7