Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 lug 2022
1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono eseguite conformemente all'articolo 220 del regolamento finanziario. 2.   Per il prestito di cui alla presente decisione, in deroga all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l'Unione può farsi carico degli interessi, concedendo un contributo in conto interessi, e delle spese amministrative connesse all'assunzione e all'erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito. 3.   L'Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell'Unione entro la fine di marzo di ogni anno. 4.   Se necessario, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell'Unione. 5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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