Art. 2
In vigore dal 12 lug 2022
1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, in particolare prima dell'erogazione, tenendo conto altresì delle circostanze in Ucraina e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (9).
Storico versioni
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