Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 lug 2022
L’ si applica alle importazioni effettuate verso Austria, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Ungheria a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
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