Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 lug 2022
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione. Entro il 31 marzo 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni in appresso: a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’, paragrafo 1, lettera c); b) informazioni consolidate concernenti la natura e i quantitativi delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’; c) le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e controlli doganali adottate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.
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