Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 lug 2022
1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi: i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina; ii) messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; c) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti nei quali si intende usare tali merci. 2.   Le merci di cui al paragrafo 1 possono altresì essere ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e in esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE in uno Stato membro richiedente diverso dallo Stato membro richiedente in cui si intende usare le merci, a condizione che le merci siano importate per l’immissione in libera pratica da parte di organizzazioni pubbliche o di altri enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe nello Stato membro nel quale le merci sono destinate a essere usate. 3.   Il trasferimento delle merci fra due Stati membri è soggetto a una notifica preventiva da parte di un ente caritativo o filantropico autorizzato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’IVA. 4.   Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell’esenzione dall’IVA a norma dei paragrafi 1 e 2 possono trasferire le merci di cui al paragrafo 1, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. 5.   Fatti salvi gli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.
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