Art. 4
Attuazione
In vigore dal 30 giu 2022
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’, paragrafo 3, è effettuata:
a)
dal centro estone per gli investimenti nella difesa per quanto riguarda l’, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e f); e
b)
dall’accademia dell’e-Governance per quanto riguarda l’, paragrafo 3, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1093:oj#art-4