Art. 2
In vigore dal 27 giu 2022
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a notificare al governo degli Stati Uniti d’America che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per la proroga dell’accordo a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1089:oj#art-2