Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 giu 2022
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all’articolo 53 dell’accordo. L’Unione o, se del caso, l’Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto, in funzione della questione trattata.
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