Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 giu 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:998:oj#art-1