Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 giu 2022
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità con cui l’autorizzazione concessa all’ della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema generale modificato.
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