Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 giu 2022
Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:1204:oj#art-2