Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 giu 2022
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa le misure adottate e quelle previste per conformarvisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1229:oj#art-5