Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2022
All’ della decisione 2014/145/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «13.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:885:oj#art-1