Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 giu 2022
In funzione dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto i rappresentanti dell’Unione possono affinare, in consultazione con gli Stati membri, la posizione di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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