Art. 1
In vigore dal 25 mag 2022
Il biocida identificato con il numero BC-XP022475-16 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all’uso: «L’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per l’applicazione mediante immersione automatizzata; e l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.»
Tuttavia, qualora il richiedente l’autorizzazione individui misure tecniche od organizzative e l’autorità competente per l’autorizzazione concordi sul fatto che tali misure conseguono un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l’uso dell’equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, o la stessa autorità competente per l’autorizzazione individui misure che determinano un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l’uso dell’equipaggiamento protettivo cui al primo comma, tali misure sono adottate in sostituzione di detto equipaggiamento protettivo personale e sono specificate nell’autorizzazione e sull’etichetta del biocida. In tal caso l’obbligo di indicare la condizione relativa all’uso del biocida di cui al primo comma non si applica.
Storico versioni
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