Art. 1
In vigore dal 24 mag 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del comitato congiunto UE-PTC o mediante procedura scritta in sede di comitato congiunto UE-PTC si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:863:oj#art-1