Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 19 mag 2022
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), a eccezione della coltivazione.
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