Art. 2
In vigore dal 12 mag 2022
Il rappresentante dell’Unione in seno al Consiglio di associazione è autorizzato ad approvare la decisione del Consiglio di associazione a nome dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:796:oj#art-2