Art. 1
In vigore dal 5 mag 2022
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, l’autorità doganale ungherese consente al proprio operatore postale nazionale di presentare dichiarazioni sommarie di entrata per le merci contenute in spedizioni postali usando mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici fino a quando l’operatore postale nazionale non stabilisca il collegamento con il sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») o fino al 30 aprile 2022, se questa data è anteriore.
Storico versioni
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