Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 mag 2022
Le autorità doganali di Belgio, Bulgaria, Cipro, Lituania, Paesi Bassi e Finlandia notificano alla Commissione, entro un mese dalla data di notifica della presente decisione, i progressi compiuti dai rispettivi operatori postali nazionali dalla data di applicazione della presente decisione per fornire alle autorità doganali i dati della dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni postali usando l’ICS2.
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