Art. 8 · Condizioni relative alla gestione dei terreni

Art. 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

In vigore dal 29 apr 2022
Condizioni relative alla gestione dei terreni 1.   Gli agricoltori che lo desiderano arano le superfici prative tra il 1o marzo e il 31 maggio. 2.   L’aratura dell’erba su tutti i tipi di terreno è seguita da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto immediatamente e non oltre tre settimane dopo l’aratura dell’erba. 3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba. 4.   Tutti i nuovi prati dell’azienda agricola a superficie prativa riseminati contengono almeno 1,5 kg/ha di semi di trifoglio nudi o almeno 2,5 kg/ha di semi di trifoglio rivestiti. 5.   Le parcelle sono provviste di recinzioni che assicurano una distanza minima di 1,5 m tra il bestiame e i corsi d’acqua e i punti di abbeveraggio devono essere installati a una distanza minima di 20 m dai corsi d’acqua.
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