Art. 2
Approvazione del sostegno alle azioni nell’ambito della misura di assistenza
In vigore dal 21 apr 2022
Approvazione del sostegno alle azioni nell’ambito della misura di assistenza
1. A norma dell’articolo 59, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2021/509, il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell’ambito della misura di assistenza fa seguito a una richiesta della Commissione dell’UA in qualità di beneficiario della misura di assistenza («beneficiario»).
2. A seguito di una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), previa consultazione dell’amministratore delle misure di assistenza nominato ai sensi della decisione (PESC) 2021/509 («amministratore delle misure di assistenza») per quanto riguarda le questioni relative all’esecuzione finanziaria, presenta al CPS, per esame e approvazione, una raccomandazione in cui illustra il sostegno proposto, compreso il suo bilancio, l’entità o le entità selezionate tra quelle elencate all’, paragrafo 2, della presente decisione per l’attuazione del sostegno proposto, e valutazioni relative alla sensibilità del conflitto e analisi del rischio, nonché le misure di monitoraggio e controllo di cui all’ della presente decisione, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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