Art. 8 · Caposervizio

Art. 8

Caposervizio

In vigore dal 7 apr 2022
Caposervizio 1.   Ciascun caposervizio nomina: a) un LSO e uno o più LSO aggiunti ove opportuno per il servizio o gabinetto; b) un RCO e uno o più RCO aggiunti ove opportuno per il servizio che gestisce un ufficio di registrazione delle ICUE; c) un proprietario del sistema per ciascun CIS che tratta ICUE. 2.   Prima di procedere alla nomina degli LSO, degli LSO aggiunti, degli RCO e degli RCO aggiunti il caposervizio chiede l’approvazione del direttore della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza. 3.   Il caposervizio individua, in consultazione con l’LSO, tutti i posti per i quali è necessario un nulla osta per l’accesso alle ICUE. I candidati a tali posti sono informati dell’obbligo di nulla osta nel corso dell’iter di assunzione. 4.   Il capo del servizio che detiene ICUE è responsabile di attivare, ove necessario, i piani di distruzione e di evacuazione di emergenza. I piani prevedono un’alternativa per le situazioni in cui non sia possibile contattare il caposervizio.
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