Art. 8
Caposervizio
In vigore dal 7 apr 2022
Caposervizio
1. Ciascun caposervizio nomina:
a)
un LSO e uno o più LSO aggiunti ove opportuno per il servizio o gabinetto;
b)
un RCO e uno o più RCO aggiunti ove opportuno per il servizio che gestisce un ufficio di registrazione delle ICUE;
c)
un proprietario del sistema per ciascun CIS che tratta ICUE.
2. Prima di procedere alla nomina degli LSO, degli LSO aggiunti, degli RCO e degli RCO aggiunti il caposervizio chiede l’approvazione del direttore della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza.
3. Il caposervizio individua, in consultazione con l’LSO, tutti i posti per i quali è necessario un nulla osta per l’accesso alle ICUE. I candidati a tali posti sono informati dell’obbligo di nulla osta nel corso dell’iter di assunzione.
4. Il capo del servizio che detiene ICUE è responsabile di attivare, ove necessario, i piani di distruzione e di evacuazione di emergenza. I piani prevedono un’alternativa per le situazioni in cui non sia possibile contattare il caposervizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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