Art. 14
Piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE
In vigore dal 7 apr 2022
Piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE
1. L’LSO assiste il caposervizio nell’elaborazione dei piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE sulla base degli orientamenti emanati dalla direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza.
2. L’LSO provvede affinché qualsiasi attrezzatura necessaria per l’operatività dei piani previsti al paragrafo 1 sia disponibile prontamente e mantenuta in buono stato di funzionamento.
3. L’LSO esamina, insieme ai funzionari designati nei piani previsti al paragrafo 1, lo stato di preparazione dei piani almeno ogni dodici mesi e intraprende ogni azione necessaria per aggiornarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:640:oj#art-14