Art. 14 · Piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE

Art. 14

Piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE

In vigore dal 7 apr 2022
Piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE 1.   L’LSO assiste il caposervizio nell’elaborazione dei piani di evacuazione e di distruzione di emergenza delle ICUE sulla base degli orientamenti emanati dalla direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza. 2.   L’LSO provvede affinché qualsiasi attrezzatura necessaria per l’operatività dei piani previsti al paragrafo 1 sia disponibile prontamente e mantenuta in buono stato di funzionamento. 3.   L’LSO esamina, insieme ai funzionari designati nei piani previsti al paragrafo 1, lo stato di preparazione dei piani almeno ogni dodici mesi e intraprende ogni azione necessaria per aggiornarli.
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