Art. 5 · Riesame intermedio

Art. 5

Riesame intermedio

In vigore dal 6 apr 2022
Riesame intermedio 1.   Entro il 31 marzo 2024 la Commissione effettua un riesame intermedio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi tematici prioritari di cui all’, paragrafo 2, tenendo conto dello stato delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all’, nonché dei progressi compiuti nel monitoraggio e nella valutazione dei cambiamenti sistemici. La Commissione propone, se del caso, modifiche alla serie di indicatori chiave di cui all’, paragrafo 2, alla luce dell’esito del riesame intermedio. Il riesame intermedio si basa sulle valutazioni effettuate a norma dell’, paragrafo 1, e su qualsiasi altro risultato pertinente. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul riesame intermedio. 2.   Alla luce del riesame intermedio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, delle possibili risposte del Parlamento europeo e del Consiglio a tale riesame, di altri sviluppi politici pertinenti nonché dell’ultima relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente sullo stato e le prospettive dell’ambiente in Europa, al fine di conseguire gli obiettivi tematici prioritari di cui all’, paragrafo 2, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta ad aggiungere un allegato all’8o PAA per il periodo successivo al 2025, contenente un elenco di azioni ai fini del conseguimento di tali obiettivi, nonché un calendario per ciascuna di tali azioni.
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