Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 mar 2022
A decorrere dal 29 aprile 2022 e fino al 28 aprile 2023, gli operatori economici possono utilizzare le denominazioni comuni degli ingredienti figuranti nell’allegato della presente decisione ai fini della conformità [alle prescrizioni relative all’etichettatura di cui] al regolamento (CE) n. 1223/2009.
Storico versioni

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