Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 mar 2022
Il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è esentato dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tale soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. L’esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella figurante nel presente articolo. Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetto esentato Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti C527 FIRMA ADAM Ziętek Muchy 56 63-524 Czajków, Polonia 29.8.2019
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