Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 mar 2022
Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati conformemente agli non garantiscono l’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida conformemente a tale richiesta.
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