Art. 1 · Compiti temporanei

Art. 1

Compiti temporanei

In vigore dal 18 mar 2022
Nella decisione 2014/486/PESC è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Compiti temporanei 1.   A decorrere dal 18 marzo 2022 alla data in cui il comitato politico e di sicurezza decide diversamente, l’EUAM Ucraina ha il compito aggiuntivo temporaneo di offrire consulenza alle autorità ucraine, in particolare al servizio delle guardie di frontiera ucraino, al dipartimento delle dogane e alle forze di polizia locali, allo scopo di agevolare il flusso di rifugiati dall’Ucraina verso la Polonia, la Romania e la Slovacchia e il flusso di aiuti umanitari in Ucraina. 2.   Al fine di offrire consulenza alle autorità ucraine, l’EUAM Ucraina inoltre: — compila un quadro situazionale del traffico frontaliero tra l’Ucraina e l’Unione e agevola lo scambio di informazioni al riguardo tra l’Ucraina, gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell’Unione, in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex); — individua possibili miglioramenti e fornisce alle autorità ucraine consulenza strategica, per quanto riguarda agevolare l’attraversamento da parte dei rifugiati e l’aiuto umanitario alla frontiera ucraina con l’Unione; — assiste, sostiene, monitora le autorità ucraine e offre loro tutoraggio e consulenza riguardo alla gestione del traffico frontaliero ai valichi di frontiera. 3.   Al fine di svolgere i compiti aggiuntivi temporanei a sostegno dell’Ucraina di cui al presente articolo, elementi dell’EUAM Ucraina possono essere temporaneamente stabiliti in Polonia, Romania o Slovacchia e svolgono le loro attività sul terreno dal lato ucraino dei valichi di frontiera. Possono essere conclusi accordi in tal senso tra l’EUAM Ucraina e tali Stati membri.».
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