Art. 1
In vigore dal 3 mar 2022
1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, per le materie che rientrano nelle competenze dell’Unione in conformità dei trattati, un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e le modifiche complementari dell’RSI, rispettivamente nel quadro della decisione SSA2(5) dell’Assemblea mondiale della sanità, del 1o dicembre 2021, e della decisione EB150(3) del Consiglio esecutivo dell’OMS, del 26 gennaio 2022.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato che figurano nell’addendum della presente decisione (1). Tali direttive sono rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all’andamento dei negoziati.
Storico versioni
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