Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mar 2022
La decisione 2014/119/PESC è così modificata: 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2023. In relazione alle voci n. 1, 3, 7 e 9 dell'allegato, le misure di cui all' si applicano fino al 6 settembre 2022 »; 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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