Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 28 feb 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina ("beneficiario"), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) ("misura di assistenza"). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine. 4.   La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.
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