Art. 6

Art. 6

In vigore dal 24 feb 2022
1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in gestione diretta. 3.   L’accordo di prestito di cui all’, paragrafo 3, contiene tutte le disposizioni seguenti: a) assicurare che l’Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita; b) assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (8) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (11); c) assicurare espressamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui; d) assicurare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto; e) assicurare espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative; f) garantire che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, l’Ucraina sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; g) garantire che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione siano a carico dell’Ucraina. 4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.
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