Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 feb 2022
1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenze a carico dell’Unione, né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali. 2.   Se le circostanze lo consentono, e qualora l’Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia prevista una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito. 3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e l’Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità, o di parte, dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni. 4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell’Ucraina. 5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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