Art. 5
In vigore dal 23 feb 2022
1. Sono vietati:
a)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo di cui all’;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
c)
la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’o per il fine documentato di finanziare tali entità;
d)
la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’;
e)
la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.
2. I divieti di cui al paragrafo 1:
a)
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022; e
b)
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 24 febbraio 2022.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.
4. I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori delle zone non controllate dal governo di cui all’ se i relativi investimenti non sono destinati a entità in tali zone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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