Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 feb 2022
1.   Sono vietati: a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo di cui all’; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo; c) la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’o per il fine documentato di finanziare tali entità; d) la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’; e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1: a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022; e b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 24 febbraio 2022. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1. 4.   I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori delle zone non controllate dal governo di cui all’ se i relativi investimenti non sono destinati a entità in tali zone.
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