Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 feb 2022
I divieti di cui all' non pregiudicano l'esecuzione, sino al 24 maggio 2022 di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 24 maggio 2022.
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