Art. 1
In vigore dal 3 feb 2022
All’ della decisione 2011/72/PESC sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Fatto salvo l’articolo 5, in caso di decesso di una persona elencata nell’allegato:
a)
qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;
b)
qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo il paragrafo 4. Se entro tale periodo viene proposta un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell’azione o, se essa è accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.
2 ter. Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2-bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2022:154:oj#art-1