Art. 9 · Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

Art. 9

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

In vigore dal 27 gen 2022
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati è garantito, su richiesta, l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell’esito del riesame richiesto. 3.   La Commissione documenta il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso di limitazione dei diritti e degli obblighi di cui all’, paragrafo 2.
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