Art. 1
In vigore dal 27 gen 2022
La decisione 2011/72/PESC è così modificata:
1)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.
2. In deroga al paragrafo 1, le misure di cui all’ si applicano in relazione alla voce numero 45 dell’allegato fino al 31 luglio 2022.
3. La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:118:oj#art-1