Art. 1 · Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

Art. 1

Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

In vigore dal 25 gen 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è così modificata: 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Il Portogallo può finanziare le seguenti misure: a) il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della “legge n. 7/2009 del 12 febbraio”; b) il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel “decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo” e dall’ del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, modificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”; c) i programmi speciali di formazione professionale per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti nell’articolo 5, paragrafo 2, e negli articoli da 7 a 9 del “decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo”; d) il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività, previsto dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 7 e da 10 a 12, e dall’articolo 5 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, nonché dall’articolo 14-A del “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, integrato dall’articolo 4 del “decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio”, e come precisato nel “decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio”; e) il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano dei regimi di sostegno di cui alle lettere a), b) o c) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto dall’articolo 3 del “decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno”, modificato dal “decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto”; f) il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro normale, previsto dal “decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio”, modificato dall’articolo 142 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”; g) il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i soci gestori, previsto negli articoli da 26 a 28-A del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”, modificato dall’articolo 5 del “decreto-legge n. 20-C/2020 del 7 maggio”, e nell’articolo 325G della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, integrato dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”; h) l’assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico, previsto nell’articolo 23 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”; i) il sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel “decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo”, nel “decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile” e nel “decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio”; j) le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella “risoluzione del Consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio”, nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio” e nella “risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio”; k) le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella “risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo” e nell’“ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile”; l) l’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi in isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e dall’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, aggiunto dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”; m) l’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nel “decreto governativo n. 2875-A/2020 del 3 marzo”, nell’articolo 20 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e nell’articolo 325-F della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, aggiunto dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”; n) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare negli ospedali pubblici, previsto nella “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e nella “circolare n. 013/2020 del 10 luglio”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché nei ministeri interessati, nei comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nell’articolo 3 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”; o) la campagna per l’igiene scolastica, prevista nell’articolo 9 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo”; p) la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19, prevista in particolare dalla “circolare n. 012/2020 del 6 maggio”, modificata il 14 maggio 2020, e dalla “circolare n. 013/2020 del 10 luglio”, modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese; q) la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista nell’articolo 42-A della “legge n. 2/2020 del 31 marzo”, aggiunto dall’articolo 3 della “legge n. 27-A/2020 del 24 luglio”, e nell’articolo 291 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”; r) il regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non hanno accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito ha particolarmente risentito della pandemia di COVID-19, previsto nell’articolo 156 della “legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre”, alle condizioni di cui al punto 2), lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell’“ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio”; s) il regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico, previsto al punto 2.5.1 dell’“allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno”, ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell’“ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto”, e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell’allegato dell’“ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio”; t) l’assunzione di personale sanitario supplementare e gli straordinari nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare le sfide connesse alla pandemia, previsti nell’articolo 6 del “decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo” e negli articoli da 4 a 8 del “decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio”.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Il Portogallo informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, il Portogallo informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».
Storico versioni

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