Art. 5
Comunicazione fra il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili e il sistema centrale ETIAS
In vigore dal 25 gen 2022
Comunicazione fra il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili e il sistema centrale ETIAS
1. Ai fini dell’:
a)
il sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili informa il sistema centrale ETIAS della richiesta di autorevoca attraverso il servizio web sicuro di cui all’, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240, e
b)
il sistema centrale ETIAS verifica se i dati presentati corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi valida.
2. Dopo la conferma dell’autorevoca da parte del richiedente ai sensi dell’, paragrafo 8:
a)
il sito web o l’applicazione informa il sistema centrale ETIAS e, se del caso, l’unità nazionale ETIAS che ha rilasciato l’autorizzazione ai viaggi, e
b)
il sistema centrale ETIAS revoca l’autorizzazione se il richiedente non si trova nel territorio di uno Stato membro. Diversamente, la revoca è trattata quando il richiedente esce dal territorio ed è creata la corrispondente cartella di ingresso/uscita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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