Art. 3 · Norme comuni sulla trasmissione di informazioni di vigilanza

Art. 3

Norme comuni sulla trasmissione di informazioni di vigilanza

In vigore dal 19 gen 2022
Norme comuni sulla trasmissione di informazioni di vigilanza 1.   La BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi se: a) la normativa applicabile autorizza la trasmissione di tali informazioni di vigilanza a tali autorità e organi e le condizioni stabilite per tale autorizzazione sono soddisfatte; b) le informazioni di vigilanza sono adeguate, pertinenti e non eccedono l’ambito dei compiti di tali autorità e organi competenti; e c) non sussistono ragioni preminenti per rifiutare di comunicare tali informazioni di vigilanza relative alla necessità di evitare interferenze con il funzionamento e l’indipendenza del Meccanismo di vigilanza unico, in particolare compromettendo l’assolvimento dei suoi compiti. 2.   Qualora risulti che sussistano ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio direttivo decide in merito alla trasmissione delle informazioni di vigilanza, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. 3.   Le norme comuni stabilite al paragrafo 1 fanno salva qualsiasi norma specifica di cui all’.
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