Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 gen 2022
Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 e 2710 20 19 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è ACCUTRACE™ PLUS, come specificato nell’allegato della presente decisione. Gli Stati membri fissano un livello di marcatura di ACCUTRACE™ PLUS pari ad almeno 12,5 milligrammi per litro ma non superiore a 18,75 milligrammi per litro di prodotto energetico. Tale livello corrisponde a un livello di marcatura pari ad almeno 9,5 milligrammi di butossibenzene per litro ma non superiore a 14,25 milligrammi di butossibenzene per litro di prodotto energetico.
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