Art. 4 · Coordinamento a livello nazionale

Art. 4

Coordinamento a livello nazionale

In vigore dal 22 dic 2021
Coordinamento a livello nazionale Gli Stati membri sono responsabili dell’organizzazione della partecipazione all’Anno europeo a livello nazionale. A tale scopo, questi ultimi nominano dei coordinatori nazionali. I coordinatori nazionali garantiscono che le attività pertinenti siano coordinate a livello nazionale. Essi garantiscono inoltre che i giovani, le organizzazioni giovanili e le organizzazioni della società civile, compresi — laddove esistenti — i consigli nazionali della gioventù e altre parti interessate, siano attivamente coinvolti nella creazione congiunta, nell’attuazione e nel riesame dell’attuazione delle attività dell’Anno europeo a livello nazionale, e vi si impegnino attivamente.
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