Art. 2
In vigore dal 22 dic 2021
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell', con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.
Entro il 31 ottobre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni in appresso:
a)
un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all', paragrafo 1, lettera c);
b)
informazioni sintetiche concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell';
c)
i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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