Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2021
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è organizzata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA) e da Expertise France. 3.   Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.
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