Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 2021
1.   La Commissione monitora costantemente l'applicazione del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione, comprese le condizioni in cui sono effettuati i trasferimenti successivi, sono esercitati i diritti individuali e le autorità pubbliche coreane hanno accesso ai dati trasferiti sulla base della presente decisione, al fine di valutare se la Repubblica di Corea continui a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la commissione per la protezione delle informazioni personali o qualsiasi altra autorità coreana competente non garantisce il rispetto del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione. 3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze delle autorità pubbliche coreane nel diritto delle persone alla protezione dei loro dati personali vanno oltre quanto strettamente necessario o che contro tali ingerenze non esiste una tutela giuridica efficace. 4.   Dopo tre anni dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri, e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione verifica la constatazione enunciata all', paragrafo 1, in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute nell'ambito del riesame effettuato congiuntamente con le autorità coreane pertinenti. 5.   In presenza di indicazioni del fatto che non è più assicurato un livello di protezione adeguato la Commissione informa le autorità coreane competenti. Se necessario, essa può decidere di sospendere, modificare o abrogare la presente decisione o di limitarne l'ambito di applicazione, conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in presenza di indicazioni del fatto che: (a) i titolari del trattamento in Corea che hanno ricevuto dati personali dall'Unione europea nell'ambito della presente decisione non rispettano le garanzie supplementari figuranti nell'allegato I, ovvero del fatto che la vigilanza e il controllo del rispetto in questo senso sono insufficienti; (b) le autorità pubbliche coreane non rispettano le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni figuranti nell'allegato II, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le limitazioni alla raccolta dei dati personali trasferiti nell'ambito della presente decisione e all'accesso agli stessi da parte delle autorità pubbliche coreane per finalità di contrasto penale o di sicurezza nazionale. La Commissione può inoltre adottare tali misure se la mancanza di collaborazione del governo coreano le impedisce di stabilire se la Repubblica di Corea continua ad assicurare un livello di protezione adeguato.
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